DECRETO “LIQUIDITA’” PUBBLICATO SU GU  8 APRILE 2020: LE NOVITA’ SUL CREDITO ALLE AZIENDE

DECRETO “LIQUIDITA’” PUBBLICATO SU GU  8 APRILE 2020: LE NOVITA’ SUL CREDITO ALLE AZIENDE

Si illustrano di seguito le misure per il Credito previste dal Decreto liquidità

L’Art.13 (la misura più rilevante)
La misura più rilevante per le piccole e medie imprese è l’articolo 13 (Fondo Centrale di Garanzia PMI), che sostituisce l’articolo 49 del Decreto legge n°18 cosiddetto “Cura Italia”. Le principali novità sono:
– l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
– l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria (previa autorizzazione della Commissione Europea) nei limiti del maggiore degli importi (25% del fatturato annuo riferiti al 2019; doppio dei costi del personale riferiti all’anno 2019);
– la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%. La riassicurazione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto. Fino all’autorizzazione della Commissione Europea, le percentuali sono incrementate, rispettivamente, all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione come previsto dal DL “cura Italia”;
– per l’accesso al Fondo andranno presentati solo i dati del modulo economico-finanziario;
– la garanzia è concessa anche in favore di imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, secondo le vigenti disposizioni impartite dalla Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione. Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
– sono ammissibili alla garanzia del Fondo (previa autorizzazione della Commissione Europea) con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, recanti le seguenti caratteristiche:
a) inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e durata fino a 72 mesi;
b) importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia – ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25mila euro).
Il tasso di interesse da applicare al finanziamento garantito deve essere contenuto in un cap determinato sulla base dei parametri indicati dal decreto.
Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo e il soggetto finanziatore potrà pertanto erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo;
– il Fondo potrà concedere una garanzia del 90%, cumulabile con altra garanzia a copertura del residuo 10%, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie, in favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall’emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, per finanziamenti contenuti nella misura di un importo non superiore al 25% dei ricavi (max 800.000 euro) del soggetto beneficiario;
– la garanzia del Fondo potrà essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020;
– nei casi in cui la documentazione antimafia non sia immediatamente acquisibile mediante consultazione della banca dati nazionale unica, la garanzia potrà essere comunque rilasciata immediatamente sotto condizione risolutiva, con eventuale revoca successiva della agevolazione all’impresa (in misura dell’ESL calcolata sul valore del finanziamento), mantenendo l’efficacia della garanzia in favore dell’intermediario.

Un’altra misura rilevante introdotta dal provvedimento è la concessione, da parte di SACE, fino al 31 dicembre 2020, di garanzie in favore delle banche e degli altri operatori finanziari nazionali e internazionali, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 (art. 1).
Potranno beneficiare della garanzia SACE le imprese di qualsiasi dimensione, con il vincolo per le imprese che rientrino nei parametri definiti per le PMI (cui sono riservati 30 mld) di aver prima esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere le coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le imprese beneficiarie dovranno inoltre assumere l’impegno di non distribuire dividendi nel 2020 e di mantenere i livelli occupazionali definiti mediante accordi sindacali.
La garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, fornita da SACE copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, oltre agli interessi e oneri accessori fino all’importo massimo garantito, erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi, entro i seguenti limiti di importo (secondo i parametri indicati dal su richiamato temporary framework):
– 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
La percentuale massima di garanzia è pari al:
– 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro.
Per imprese con fatturato superiore la garanzia è a scalare fino al 70%. È prevista, inoltre, una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ed è rimessa a un successivo decreto attuativo del Ministro dell’Economia la disciplina delle modalità operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi.

L’Art.12 (Mutui prima casa – Fondo Gasparrini)
Risponde a quanto richiesto da Confartigianato l’art. 12 finalizzato a chiarire l’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa” (cd. “Fondo Gasparrini”), ricomprendendovi ora anche le ditte individuali e gli artigiani (nel precedente Decreto Cura Italia non erano compresi).

L’Art. 11 “Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito”
Questo articolo estende a tutto il territorio nazionale – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – la sospensione dei termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.
Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente.

Per maggiori informazioni e chiarimenti relativi alle misure contenute nel DL n°23, si invita a contattare il nostro ufficio credito, tramite mail o telefono.

Ufficio credito
Luciano Moda
l.moda@confartigianatobologna.it
cell. 3358147740

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